Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

Articolo 12 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma.

2. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

3. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all’intera superficie sulla quale l’attività è svolta le percentuali di abbattimento previste nell’allegata TABELLA B.

4. La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Articolo 13 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 

2. Per «recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

3. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a DUE ANNI, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 15 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Per «riciclo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Alle utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della tariffa: 

  • pari al 20% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale dal 10 al 30 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell’indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)
  • pari al 35% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale dal 30 al 50 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell’indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)
  • pari al 60% purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno una percentuale oltre il 50 per cento della produzione annua presunta calcolata sulla base del valore ottenuto dal prodotto dell’indice di produttività specifica (IPS) della categoria tariffaria di appartenenza con la produzione media per unità di superficie presente nel Comune e la superficie assoggettata a tassazione (kg/m2anno)

4. La riduzione del tributo si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione all’ufficio di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti, corredata di tutta la necessaria documentazione che attesti la qualità e la quantità di rifiuti avviati a riciclo nel corso dell’anno interessato dalla richiesta dell’agevolazione.

Articolo 16 – RIDUZIONI

1. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

2. Le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi all’estero (AIRE) possono usufruire di una riduzione pari al 10% sulla tariffa relativa alla parte variabile e alla parte fissa.

3. Le abitazioni occupate da una sola persona residente possono usufruire di una riduzione pari al 20% sulla tariffa relativa alla parte variabile e alla parte fissa. 

4. Le abitazioni detenute da soggetti non residenti nell’immobile in qualità di erede possono usufruire di una riduzione pari al 100% sulla tariffa relativa alla parte variabile.

5. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro il 30 giorni in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda

Articolo 17 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune può accollarsi in parte, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali la TARI dovuta dai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda, previa delibera della Giunta Comunale nonché in presenza nel nucleo familiare di componenti con handicap superiore al 50%. 

2. Per usufruire delle agevolazioni l’utente dovrà presentare apposita istanza nei termini indicati nella deliberazione annuale delle tariffe.

3. La Giunta Comunale può deliberare eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni atipiche in condizioni emergenziali (es. Covid-19).

Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti